1 La Confederaziun po conceder agids finanzials ad instituziuns publicas u privatas che mainan tras programs per promover l’egualitad tranter dunna ed um en la vita professiunala. Ella po er sezza manar tras programs.
2 Ils programs pon servir a:
3 En emprima lingia vegnan sustegnids programs cun in cuntegn nov ed exemplaric.
1 La Confederazione può accordare aiuti finanziari a istituzioni pubbliche o private che organizzano programmi per il promovimento dell’uguaglianza fra donna e uomo nella vita professionale. Essa stessa può organizzare programmi promozionali.
2 I programmi possono servire a:
3 In primo luogo sono sostenuti programmi di carattere innovativo o esemplare.
25 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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