Mintga perdita d’in document d’identitad sto vegnir annunziada a la polizia. Quella endatescha la perdita en il sistem informatisà da retschertga da la polizia RIPOL. RIPOL transmetta l’avis da perdita automaticamain al sistem d’infurmaziun tenor l’artitgel 11.
La perdita di un documento d’identità deve sempre essere notificata alla polizia. Quest’ultima inserisce la notifica della perdita nel sistema informatizzato di ricerca di polizia RIPOL. RIPOL trasmette automaticamente la notifica al sistema d’informazione di cui all’articolo 11.
30 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.