1 Il SEM po autorisar terzas parts ch’èn incumbensadas cun la procuraziun da datas biometricas, cun il mantegniment da la segirezza u cun l’administraziun e l’assistenza en ils centers da la Confederaziun ed en ils alloschis sin las plazzas aviaticas d’elavurar en MIDES datas persunalas tenor l’artitgel 99a alinea 3 literas a, c e d.
2 Il SEM garantescha che las terzas parts incumbensadas observian las prescripziuns applitgablas davart la protecziun da las datas e davart la segirezza da l’informatica.
1 La SEM può autorizzare i terzi incaricati di rilevare dati biometrici, di mantenere la sicurezza o di assicurare l’amministrazione e l’assistenza nei centri della Confederazione e negli alloggi degli aeroporti a trattare in MIDES i dati personali di cui all’articolo 99a capoverso 3 lettere a, c e d.
2 La SEM provvede affinché i terzi incaricati osservino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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