1 Requirents d’asil, persunas cun basegn da protecziun senza permissiun da dimora e persunas cun ina decisiun da spedida cun vigur legala ston declerar lur valurs da facultad che na derivan betg da lur activitad da gudogn.
2 Sin dumonda vegnan restituidas cumplainamain las valurs da facultad sequestradas, sche la persuna respectiva parta controlladamain da la Svizra entaifer 7 mais dapi l’inoltraziun da la dumonda d’asil u da la dumonda da survegnir protecziun provisorica. La dumonda sto vegnir inoltrada avant la partenza da la Svizra.
234 Guardar er la disposiziun transitorica da la midada dals 16 da dec. 2016 a la fin da quest text.
1 I richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato sono tenuti a dichiarare i valori patrimoniali che non provengono dal reddito della loro attività lucrativa.
2 I valori patrimoniali messi al sicuro sono restituiti integralmente, su domanda, se la persona in questione lascia, sotto controllo, la Svizzera entro sette mesi dal deposito della domanda d’asilo o della domanda di concessione della protezione provvisoria. La domanda di restituzione deve essere presentata prima della partenza.
234 Vedi anche la disp. trans. della mod. del 16 dic. 2016 alla fine del testo.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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