La persuna pertutgada ha da cooperar tar l’execuziun d’ina spedida cun vigur legala ch’è admissibla, raschunaivla e pussaivla, sco er tar l’eruida da las premissas da l’agid d’urgenza.
228 Integrà tras la cifra I da la LF dals 16 da dec. 2005, en vigur dapi il 1. da schan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 6845).
Lo straniero è tenuto a collaborare sia all’esecuzione di una decisione d’allontanamento passata in giudicato che risulti ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, sia alle indagini volte a chiarire se i presupposti del soccorso d’emergenza sono adempiuti.
228 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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