142.31 Lescha d'asil dals 26 da zercladur 1998 (LAsil)

142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

Art. 7 Cumprova dal status da fugitiv

1 Tgi che dumonda asil sto cumprovar u almain far valair vardaivlamain ses status da fugitiv.

2 Il status da fugitiv è fatg valair vardaivlamain, sche l’autoritad è da l’avis che quel saja fitg probablamain avant maun.

3 Betg vardaivels n’èn en spezial arguments ch’èn motivads nunsuffizientamain u ch’èn cuntradictorics en puncts essenzials, che na correspundan betg als fatgs u che sa basan decisivamain sin meds da cumprova fauss u sfalsifitgads.

Art. 7 Prova della qualità di rifugiato

1 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato.

2 La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante.

3 Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.