1 Il Cussegl federal decida, sche e tenor tge criteris che gruppas da persunas cun basegn da protecziun tenor l’artitgel 4 survegnan protecziun provisorica.
2 L’emprim consultescha el represchentants dals chantuns, da las ovras d’agid ed eventualmain d’autras organisaziuns nunguvernamentalas sco er l’Autcumissariat da las Naziuns Unidas per ils fugitivs.
1 Il Consiglio federale decide se e secondo quali criteri la Svizzera accorda protezione provvisoria a gruppi di persone bisognose di protezione ai sensi dell’articolo 4.
2 Prima di decidere, consulta rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, nonché l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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