La spedida u l’expulsiun da fugitivs sa drizza tenor l’artitgel 64 LEI180 en cumbinaziun cun l’artitgel 63 alinea 1 litera b e cun l’artitgel 68 LEI. L’artitgel 5 resta resalvà.
179 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 14 da dec. 2012, en vigur dapi il 1. da favr. 2014 (AS 2013 4375 5357; BBl 2010 4455, 2011 7325).
L’allontanamento o l’espulsione di rifugiati sono retti dall’articolo 64 LStrI180 in combinato disposto con l’articolo 63 capoverso 1 lettera b e l’articolo 68 LStrI. È fatto salvo l’articolo 5.
179 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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