1 Persunas che han survegnì asil han il dretg d’ina permissiun da dimora en il chantun, nua ch’ellas sa trategnan legalmain.
2 La concessiun da la permissiun da domicil sa drizza tenor l’artitgel 34 LEI160.161
159 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 16 da dec. 2005, en vigur dapi il 1. da schan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 6845).
161 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 14 da dec. 2012, en vigur dapi il 1. da favr. 2014 (AS 2013 4375 5357; BBl 2010 4455, 2011 7325).
1 Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo hanno diritto a un permesso di dimora nel Cantone in cui risiedono legalmente.
2 Il rilascio del permesso di domicilio è retto dall’articolo 34 LStrI160.161
161 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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