Persunas, a las qualas la Svizra ha concedì asil u las qualas adempleschan il status da fugitiv, valan envers tut las autoritads federalas e chantunalas sco fugitivs en il senn da questa lescha sco er da la Convenziun dals 28 da fanadur 1951158 davart il statut dals fugitivs.
157 Versiun tenor la cifra 2 da l’agiunta da la LF dals 20 da mars 2015 (realisaziun da l’art. 121 al. 3–6 Cst. davart l’expulsiun da persunas estras criminalas), en vigur dapi il 1. d’oct. 2016 (AS 2016 2329; BBl 2013 5975).
Le persone cui la Svizzera ha accordato asilo o che adempiono la qualità di rifugiato sono, riguardo a tutte le autorità federali e cantonali, considerate rifugiati ai sensi della presente legge e della Convenzione del 28 luglio 1951159 sullo statuto dei rifugiati.
158 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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