142.31 Lescha d'asil dals 26 da zercladur 1998 (LAsil)

142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

Art. 57 Repartiziun ed emprima integraziun

1 Per la repartiziun dals fugitivs sin ils chantuns vala l’artitgel 27.

2 En il rom d’ina emprima integraziun po la Confederaziun attribuir in alloschi provisoric a gruppas da fugitivs e las collocar en spezial en in center d’emprima integraziun.

Art. 57 Ripartizione e prima integrazione

1 La ripartizione dei rifugiati tra i Cantoni è retta dall’articolo 27.

2 Nell’ambito della loro prima integrazione, la Confederazione può assegnare a gruppi di rifugiati un alloggio temporaneo, in particolare collocandoli in un centro di prima integrazione.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.