1 Per la repartiziun dals fugitivs sin ils chantuns vala l’artitgel 27.
2 En il rom d’ina emprima integraziun po la Confederaziun attribuir in alloschi provisoric a gruppas da fugitivs e las collocar en spezial en in center d’emprima integraziun.
1 La ripartizione dei rifugiati tra i Cantoni è retta dall’articolo 27.
2 Nell’ambito della loro prima integrazione, la Confederazione può assegnare a gruppi di rifugiati un alloggio temporaneo, in particolare collocandoli in un centro di prima integrazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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