1 A gruppas da fugitivs pli grondas vegni concedì asil sin basa d’ina decisiun dal Cussegl federal. Tar gruppas da fugitivs pli pitschnas decida il DFGP.
2 Il SEM fixescha, tgi che fa part d’ina tala gruppa.
1 L’asilo è accordato a gruppi importanti di rifugiati con una decisione del Consiglio federale. Qualora si tratti di piccoli gruppi, la decisione spetta al DFGP.
2 La SEM designa i rifugiati che fanno parte di un tale gruppo.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.