142.31 Lescha d'asil dals 26 da zercladur 1998 (LAsil)

142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

Art. 56 Decisiun

1 A gruppas da fugitivs pli grondas vegni concedì asil sin basa d’ina decisiun dal Cussegl federal. Tar gruppas da fugitivs pli pitschnas decida il DFGP.

2 Il SEM fixescha, tgi che fa part d’ina tala gruppa.

Art. 56 Decisione

1 L’asilo è accordato a gruppi importanti di rifugiati con una decisione del Consiglio federale. Qualora si tratti di piccoli gruppi, la decisione spetta al DFGP.

2 La SEM designa i rifugiati che fanno parte di un tale gruppo.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.