A fugitivs na vegn betg concedì asil, sch’els èn pir daventads fugitivs en il senn da l’artitgel 3 tras la partenza or da lur stadi d’origin u da derivanza u pervia da lur cumportament suenter la partenza.
Non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell’articolo 3 soltanto con la partenza dal Paese d’origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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