142.31 Lescha d'asil dals 26 da zercladur 1998 (LAsil)

142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

Art. 24b Gestiun dals centers

1 Il SEM po surdar a terzas parts incumbensas per garantir il manaschi dals centers da la Confederaziun. Las terzas parts incumbensadas suttastattan a la medema obligaziun da discreziun sco il persunal da la Confederaziun.

2 Il Departament federal da giustia e polizia (DFGP) decretescha disposiziuns per garantir ina procedura speditiva ed in manaschi ordinà en ils centers da la Confederaziun.

72 Integrà tras la cifra I da la LF dals 25 da sett. 2015, en vigur dapi il 1. da mars 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991).

Art. 24b Esercizio dei centri

1 La SEM può incaricare terzi di svolgere compiti tesi a garantire l’esercizio dei centri della Confederazione. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.

2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) emana disposizioni al fine di assicurare una procedura rapida e un esercizio ordinato dei centri della Confederazione.

73 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.