1 Il SEM po surdar a terzas parts incumbensas per garantir il manaschi dals centers da la Confederaziun. Las terzas parts incumbensadas suttastattan a la medema obligaziun da discreziun sco il persunal da la Confederaziun.
2 Il Departament federal da giustia e polizia (DFGP) decretescha disposiziuns per garantir ina procedura speditiva ed in manaschi ordinà en ils centers da la Confederaziun.
72 Integrà tras la cifra I da la LF dals 25 da sett. 2015, en vigur dapi il 1. da mars 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991).
1 La SEM può incaricare terzi di svolgere compiti tesi a garantire l’esercizio dei centri della Confederazione. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.
2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) emana disposizioni al fine di assicurare una procedura rapida e un esercizio ordinato dei centri della Confederazione.
73 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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