142.31 Lescha d'asil dals 26 da zercladur 1998 (LAsil)

142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

Art. 2 Asil

1 La Svizra conceda asil a fugitivs sin dumonda; decisiva è questa lescha.

2 L’asil cumpiglia la protecziun ed il status giuridic che vegnan concedids en Svizra a persunas sin basa da lur status da fugitiv. El cumpiglia er il dretg da star en Svizra.

Art. 2 Asilo

1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della presente legge.

2 L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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