1 Sin lur territori suveran exequeschan ils chantuns la controlla da persunas.
2 En enclegientscha cun ils chantuns da cunfin regla il Cussegl federal la controlla da persunas tras la Confederaziun en il territori da cunfin.
1 I Cantoni eseguono il controllo delle persone sul loro territorio sovrano.
2 D’intesa con i Cantoni di confine, il Consiglio federale disciplina il controllo delle persone da parte della Confederazione nell’area di confine.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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