1 Per ina dimora senza activitad da gudogn fin a 3 mais na basegnan persunas estras betg ina permissiun; sch’il visum cuntegna ina durada pli curta da la dimora, vala quella.
2 Sche la persuna estra prevesa ina dimora pli lunga senza activitad da gudogn, basegna ella ina permissiun che sto vegnir dumandada tar l’autoritad cumpetenta, e quai avant che entrar en Svizra. L’artitgel 17 alinea 2 resta resalvà.
1 Per un soggiorno di tre mesi al massimo senza attività lucrativa lo straniero non necessita di un permesso; se nel visto è fissato un soggiorno di durata inferiore, vale questa durata.
2 Lo straniero che intende soggiornare in Svizzera per oltre tre mesi senza attività lucrativa necessita di un permesso. Il permesso va chiesto prima dell’entrata in Svizzera all’autorità competente per il luogo di residenza previsto. Rimane salvo l’articolo 17 capoverso 2.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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