1 La persuna medicinala spezialisada che fa il tractament transmetta sin dumonda las datas medicinalas da las persunas cun ina decisiun da spedida u d’expulsiun cun vigur legala, ch’èn necessarias per giuditgar lur abilitad da vegnir transportadas, a las suandantas autoritads, uschenavant che quellas dovran las datas per ademplir lur incumbensas legalas:
2 Il Cussegl federal regla la conservaziun e la stizzada da las datas.
179 Integrà tras la cifra 1 da l’agiunta da la LF dals 25 da sett. 2015, en vigur dapi il 1. da schan. 2018 (AS 2016 3101, 2017 6171; BBl 2014 7991).
1 Lo specialista competente per l’esame medico trasmette, su richiesta, i dati medici necessari per valutare l’idoneità al trasporto di persone oggetto di una decisione di allontanamento o di espulsione alle seguenti autorità, in quanto ne necessitino per l’adempimento dei loro compiti legali:
2 Il Consiglio federale disciplina la conservazione e la cancellazione dei dati.
185 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 6917).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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