142.20 Lescha federala dals 16 da december 2005 davart las persunas estras (LEst)

142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Art. 64e Obligaziuns suenter l’avertura d’ina disposiziun da spedida

L’autoritad cumpetenta po obligar persunas estras suenter che la disposiziun da spedida è vegnida averta:

a.
da s’annunziar regularmain tar in’autoritad;
b.
da prestar segirezzas finanzialas adequatas;
c.
da depositar ils documents da viadi.

138 Integrà tras l’art. 2 cifra 1 dal COF dals 18 da zer. 2010 concernent la surpigliada da la Directiva da repatriament da la CE (Directiva 2008/115/CE), en vigur dapi il 1. da schan. 2011 (AS 2010 5925; BBl 2009 8881).

Art. 64e Obblighi dopo la notificazione della decisione di allontanamento

Dopo la notificazione della decisione di allontanamento, l’autorità competente può obbligare lo straniero a:

a.
presentarsi regolarmente a un’autorità;
b.
prestare adeguate garanzie finanziarie;
c.
depositare documenti di viaggio.

142 Introdotto dall’all. del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.