142.20 Lescha federala dals 16 da december 2005 davart las persunas estras (LEst)

142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Art. 3 Admissiun

1 L’admissiun da persunas estras cun activitad da gudogn succeda en l’interess da l’economia generala; decisivas èn las schanzas per ina integraziun persistenta en il martgà da lavur svizzer sco er l’ambient social. Ils basegns culturals e scientifics da la Svizra vegnan resguardads adequatamain.

2 Persunas estras vegnan medemamain admessas, sche obligaziuns internaziunalas, sche motivs umanitars u la reuniun da la famiglia pretendan quai.

3 Tar l’admissiun da persunas estras vegn tegnì quint dal svilup demografic e social da la Svizra.

Art. 3 Ammissione

1 L’ammissione in Svizzera dello straniero che esercita un’attività lucrativa è subordinata all’interesse dell’economia svizzera; sono determinanti le opportunità di integrazione duratura nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociale e sociopolitico. È tenuto conto adeguatamente dei bisogni culturali e scientifici della Svizzera.

2 Lo straniero è inoltre ammesso in Svizzera se impegni di diritto internazionale pubblico, motivi umanitari o la ricostituzione dell’unione familiare lo esigono.

3 Nell’ammissione di stranieri è tenuto conto dell’evoluzione demografica, sociale e sociopolitica della Svizzera.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.