1 L’admissiun da persunas estras cun activitad da gudogn succeda en l’interess da l’economia generala; decisivas èn las schanzas per ina integraziun persistenta en il martgà da lavur svizzer sco er l’ambient social. Ils basegns culturals e scientifics da la Svizra vegnan resguardads adequatamain.
2 Persunas estras vegnan medemamain admessas, sche obligaziuns internaziunalas, sche motivs umanitars u la reuniun da la famiglia pretendan quai.
3 Tar l’admissiun da persunas estras vegn tegnì quint dal svilup demografic e social da la Svizra.
1 L’ammissione in Svizzera dello straniero che esercita un’attività lucrativa è subordinata all’interesse dell’economia svizzera; sono determinanti le opportunità di integrazione duratura nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociale e sociopolitico. È tenuto conto adeguatamente dei bisogni culturali e scientifici della Svizzera.
2 Lo straniero è inoltre ammesso in Svizzera se impegni di diritto internazionale pubblico, motivi umanitari o la ricostituzione dell’unione familiare lo esigono.
3 Nell’ammissione di stranieri è tenuto conto dell’evoluzione demografica, sociale e sociopolitica della Svizzera.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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