Persunas estras che sa trategnan en Svizra mo per tschertgar ina plazza sco er lur confamigliars n’han nagin dretg d’agid social.
37 Integrà tras la cifra I da la LF dals 16 da dec. 2016 (regulaziun da l’immigraziun e meglieraziuns da l’execuziun tar las cunvegnas davart la libra circulaziun da persunas), en vigur dapi il 1. da fan. 2018 (AS 2018 733; BBl 2016 3007).
Lo straniero che soggiorna in Svizzera ai soli fini della ricerca di un impiego e i suoi familiari non hanno diritto all’aiuto sociale.
40 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell’immigrazione e miglioramenti nell’esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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