Persunas estras che han ina permissiun ston annunziar lur partenza tar l’autoritad ch’è cumpetenta al lieu da domicil, sch’ellas dischlocheschan en in’autra vischnanca, en in auter chantun u a l’exteriur.
Lo straniero titolare di un permesso deve notificare all’autorità competente per il luogo di residenza la propria partenza per un altro Comune o Cantone oppure per l’estero.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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