142.20 Lescha federala dals 16 da december 2005 davart las persunas estras (LEst)

142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Art. 15 Annunziar la partenza

Persunas estras che han ina permissiun ston annunziar lur partenza tar l’autoritad ch’è cumpetenta al lieu da domicil, sch’ellas dischlocheschan en in’autra vischnanca, en in auter chantun u a l’exteriur.

Art. 15 Notificazione della partenza

Lo straniero titolare di un permesso deve notificare all’autorità competente per il luogo di residenza la propria partenza per un altro Comune o Cantone oppure per l’estero.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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