Il Cussegl federal po decretar disposiziuns pli favuraivlas davart l’obligaziun da dumandar ina permissiun e davart l’obligaziun d’annunzia, cunzunt per facilitar servetschs transcunfinals temporars.
Il Consiglio federale può emanare disposizioni più favorevoli in merito all’obbligo del permesso e di notificazione, segnatamente allo scopo di facilitare servizi transfrontalieri temporanei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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