142.20 Lescha federala dals 16 da december 2005 davart las persunas estras (LEst)

142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Art. 124 Surveglianza ed execuziun

1 Il Cussegl federal surveglia l’execuziun da questa lescha.

2 Ils chantuns decreteschan las disposiziuns necessarias per exequir questa lescha.

Art. 124 Vigilanza ed esecuzione

1 Il Consiglio federale vigila sull’applicazione della presente legge.

2 I Cantoni emanano le disposizioni necessarie per l’applicazione della presente legge.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.