1 Per disposiziuns e per acts uffizials tenor questa lescha pon vegnir incassadas taxas. Expensas en daner blut en connex cun proceduras tenor questa lescha pon vegnir messas a quint separadamain.
2 Il Cussegl federal fixescha las taxas da la Confederaziun sco er las limitas maximalas per las taxas chantunalas.
3 Pretensiuns finanzialas che sa basan sin questa lescha pon vegnir fatgas valair senza formalitads. La persuna pertutgada po pretender ch’i vegnia decretada ina disposiziun.
1 Per le decisioni e gli atti amministrativi previsti dalla presente legge possono essere riscossi emolumenti. Esborsi connessi a procedure secondo la presente legge possono essere computati a parte.
2 Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare degli emolumenti federali e l’ammontare massimo degli emolumenti cantonali.
3 I crediti pecuniari in virtù della presente legge possono essere fatti valere senza formalità. L’interessato può esigere che sia emanata una decisione formale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.