1 Tgi che n’observa betg l’assegnaziun d’in lieu da dimora u il scumond d’entrar en in tschert territori (art. 74), vegn chastià cun in chasti da detenziun fin 3 onns u cun in chasti pecuniar.
2 Da la persecuziun penala, da la consegna a la dretgira u dal chasti po vegnir renunzià, sche la persuna pertutgada:
1 Lo straniero che non si attiene al luogo di soggiorno assegnatogli o al divieto di accedere a un dato territorio (art. 74) è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Si può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se l’autore:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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