101 Constituziun federala da la Confederaziun svizra dals 18 d'avrigl 1999

101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 92 Posta e telecommunicaziun

1 Ils fatgs da posta e telecommunicaziun èn chaussa da la Confederaziun.

2 La Confederaziun procura per in provediment suffizient ed ad in pretsch raschunaivel da servetschs da posta e da telecommunicaziun en tut las parts dal pajais. Las tariffas vegnan fixadas tenor princips unitars.

Art. 92 Poste e telecomunicazioni

1 Il settore delle poste e delle telecomunicazioni compete alla Confederazione.

2 La Confederazione provvede affinché in tutte le regioni del Paese vi siano servizi postali e di telecomunicazione di base sufficienti e a prezzo ragionevole. Le tariffe sono stabilite secondo principi unitari.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.