1 La Confederaziun decretescha prescripziuns davart il transport e la furniziun da l’energia electrica.
2 La legislaziun davart conducts da bischens per transportar carburants u combustibels liquids u en furma da gas è chaussa da la Confederaziun.
1 La Confederazione emana prescrizioni sul trasporto e l’erogazione di energia elettrica.
2 La legislazione sugli impianti di trasporto in condotta di carburanti o combustibili liquidi o gassosi compete alla Confederazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.