101 Constituziun federala da la Confederaziun svizra dals 18 d'avrigl 1999

101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 91 Transport d’energia

1 La Confederaziun decretescha prescripziuns davart il transport e la furniziun da l’energia electrica.

2 La legislaziun davart conducts da bischens per transportar carburants u combustibels liquids u en furma da gas è chaussa da la Confederaziun.

Art. 91 Trasporto di energia

1 La Confederazione emana prescrizioni sul trasporto e l’erogazione di energia elettrica.

2 La legislazione sugli impianti di trasporto in condotta di carburanti o combustibili liquidi o gassosi compete alla Confederazione.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.