La legislaziun davart il traffic da viafier, las pendicularas, la navigaziun sco er davart l’aviatica e l’astronautica è chaussa da la Confederaziun.
51* Cun disposiziun transitorica.
La legislazione sui trasporti ferroviari, sulle filovie, sulla navigazione nonché sull’aviazione e l’astronautica compete alla Confederazione.
50* Con disposizione transitoria.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.