La Confederaziun po realisar e metter en funcziun ovras publicas u sustegnair lur realisaziun en l’interess da l’entir pajais u d’ina gronda part da quel.
Nell’interesse del Paese o di una sua gran parte, la Confederazione può realizzare e gestire opere pubbliche o sostenerne la realizzazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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