1 La Confederaziun decretescha prescripziuns davart la protecziun dals animals.
2 Ella regla particularmain:
3 Ils chantuns èn cumpetents per l’execuziun da las prescripziuns, sche la lescha na resalva betg quella a la Confederaziun.
1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali.
2 Disciplina in particolare:
3 L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.