1 La Confederaziun fixescha ils princips per ina planisaziun dal territori. Questa è chaussa dals chantuns e serva a l’utilisaziun cunvegnenta ed economica dal terren ed a l’urbanisaziun ordinada dal pajais.
2 La Confederaziun promova e coordinescha las stentas dals chantuns e collavura cun quels.
3 Ademplind lur incumbensas prendan la Confederaziun ed ils chantuns resguard dals basegns da la planisaziun dal territori.
1 La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta a un’appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.
2 La Confederazione promuove e coordina gli sforzi dei Cantoni e collabora con loro.
3 Nell’adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni considerano le esigenze della pianificazione territoriale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.