1 La Confederaziun decretescha prescripziuns davart la protecziun da l’uman e da ses ambient natiral cunter effects nuschaivels u mulestus.
2 Ella procura che tals effects vegnian impedids. Ils custs per l’impediment e per la dismessa van a quint dals chaschunaders.
3 Ils chantuns èn cumpetents per l’execuziun da las prescripziuns, sche la lescha na la resalva betg a la Confederaziun.
1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell’uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti.
2 Si adopera per impedire tali effetti. I costi delle misure di prevenzione e rimozione sono a carico di chi li ha causati.
3 L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.