1 Ils chantuns coopereschan tar la preparaziun da decisiuns da la politica exteriura che pertutgan lur cumpetenzas u lur interess essenzials.
2 La Confederaziun infurmescha ils chantuns ad ura e detagliadamain e consultescha els.
3 Las posiziuns dals chantuns èn da muntada particulara, sch’els èn pertutgads en lur cumpetenzas. En quests cas coopereschan ils chantuns a moda adattada a las tractativas internaziunalas.
1 I Cantoni collaborano alla preparazione delle decisioni di politica estera che toccano le loro competenze o loro interessi essenziali.
2 La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni e li consulta.
3 Ai pareri dei Cantoni è dato particolare rilievo nei settori che toccano loro competenze. In questi casi i Cantoni collaborano in modo appropriato ai negoziati internazionali.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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