1 Ils affars exteriurs èn chaussa da la Confederaziun.
2 La Confederaziun s’engascha per mantegnair l’independenza da la Svizra e per sia prosperitad; ella contribuescha oravant tut a mitigiar la miseria e la povradad en il mund, a respectar ils dretgs umans ed a promover la democrazia, a la convivenza paschaivla dals pievels sco er a mantegnair il fundament natiral da la vita.
3 La Confederaziun respecta las cumpetenzas dals chantuns e defenda lur interess.
1 Gli affari esteri competono alla Confederazione.
2 La Confederazione si adopera per salvaguardare l’indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita.
3 La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.