101 Constituziun federala da la Confederaziun svizra dals 18 d'avrigl 1999

101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 34 Dretgs politics

1 Ils dretgs politics èn garantids.

2 La garanzia dals dretgs politics protegia la furmaziun libra da la voluntad e la votaziun nunfalsifitgada.

Art. 34 Diritti politici

1 I diritti politici sono garantiti.

2 La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l’espressione fedele del voto.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.