101 Constituziun federala da la Confederaziun svizra dals 18 d'avrigl 1999

101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 33 Dretg da petiziun

1 Mintga persuna ha il dretg d’inoltrar petiziuns a las autoritads; quai na dastga betg chaschunar dischavantatgs ad ella.

2 Las autoritads han da prender conuschientscha da las petiziuns.

Art. 33 Diritto di petizione

1 Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità, senza subirne pregiudizi.

2 Le autorità devono prendere atto delle petizioni.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.