1 Mintga persuna ha il dretg d’inoltrar petiziuns a las autoritads; quai na dastga betg chaschunar dischavantatgs ad ella.
2 Las autoritads han da prender conuschientscha da las petiziuns.
1 Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità, senza subirne pregiudizi.
2 Le autorità devono prendere atto delle petizioni.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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