1 Mintga persuna ha, en proceduras davant instanzas giudizialas ed administrativas, il dretg d’in tractament egual e gist sco er d’in giudicament entaifer in termin commensurà.
2 Las partidas han il dretg d’attenziun giuridica.
3 Mintga persuna che na dispona betg dals meds necessaris ha il dretg d’ina procedura gratuita, sche sia dumonda da dretg ha ina schanza da success. Uschenavant che quai è necessari per mantegnair ses dretgs, ha ella ultra da quai il dretg d’ina assistenza gratuita d’in defensur.
1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2 Le parti hanno diritto d’essere sentite.
3 Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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