1 Las lavurantas ed ils lavurants, las patrunas ed ils patruns sco er lur organisaziuns han il dretg da s’alliar per proteger lur interess, da furmar associaziuns e da sa participar u da star davent da talas.
2 Dispitas èn da reglar tenor pussaivladad sin via da tractativas u da mediaziun.
3 Il dretg da chauma ed il dretg d’exclusiun èn admess, sch’els pertutgan las relaziuns da lavur e na s’opponan betg a las obligaziuns da mantegnair la pasch da la lavur u da manar tractativas da mediaziun.
4 La lescha po scumandar la chauma a tschertas categorias da persunas.
1 I lavoratori e i datori di lavoro nonché le loro organizzazioni hanno il diritto di unirsi e di costituire associazioni a tutela dei loro interessi, nonché il diritto di aderirvi o no.
2 I conflitti vanno per quanto possibile composti in via negoziale o conciliativa.
3 Lo sciopero e la serrata sono leciti soltanto se si riferiscono ai rapporti di lavoro e non contrastano con impegni di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative di conciliazione.
4 La legge può vietare lo sciopero a determinate categorie di persone.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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