101 Constituziun federala da la Confederaziun svizra dals 18 d'avrigl 1999

101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 26 Garanzia da la proprietad

1 La proprietad è garantida.

2 Expropriaziuns e restricziuns da la proprietad sumegliantas ad in’expropriaziun vegnan indemnisadas cumplainamain.

Art. 26 Garanzia della proprietà

1 La proprietà è garantita.

2 In caso d’espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.