1 Svizras e Svizzers na dastgan betg vegnir expulsads da la Svizra; els dastgan vegnir extradids ad in’autoritad estra be cun lur consentiment.
2 Fugitivs na dastgan betg vegnir repatriads u extradids en in stadi nua ch’els vegnan persequitads.
3 Nagin na dastga vegnir repatrià en in stadi nua che smanatscha tortura u in’autra sort da tractament u chasti crudaivel ed inuman.
1 Le persone di cittadinanza svizzera non possono essere espulse dal Paese; possono essere estradate a un’autorità estera soltanto se vi acconsentono.
2 I rifugiati non possono essere rinviati né estradati in uno Stato in cui sono perseguitati.
3 Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.