101 Constituziun federala da la Confederaziun svizra dals 18 d'avrigl 1999

101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 120

1 L’uman e ses ambient èn protegids dal diever abusiv da la tecnologia da gens.

2 La Confederaziun decretescha prescripziuns davart il tractament da la schermenza e dal patrimoni genetic d’animals, da plantas ed d’auters organissems; ella tegna quint da la dignitad da las creatiras sco er da la segirezza dals umans, dals animals e da l’ambient e protegia la varietad genetica da las spezias dals animals e da las plantas.

83* Cun disposiziun transitorica.

Art. 120

1 L’essere umano e il suo ambiente vanno protetti dagli abusi dell’ingegneria genetica.

2 La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego del patrimonio germinale e genetico di animali, piante e altri organismi. In tale ambito tiene conto della dignità della creatura nonché della sicurezza dell’essere umano, degli animali e dell’ambiente e protegge la varietà genetica delle specie animali e vegetali.

82* Con disposizione transitoria.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.