1 L’uman e ses ambient èn protegids dal diever abusiv da la tecnologia da gens.
2 La Confederaziun decretescha prescripziuns davart il tractament da la schermenza e dal patrimoni genetic d’animals, da plantas ed d’auters organissems; ella tegna quint da la dignitad da las creatiras sco er da la segirezza dals umans, dals animals e da l’ambient e protegia la varietad genetica da las spezias dals animals e da las plantas.
83* Cun disposiziun transitorica.
1 L’essere umano e il suo ambiente vanno protetti dagli abusi dell’ingegneria genetica.
2 La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego del patrimonio germinale e genetico di animali, piante e altri organismi. In tale ambito tiene conto della dignità della creatura nonché della sicurezza dell’essere umano, degli animali e dell’ambiente e protegge la varietà genetica delle specie animali e vegetali.
82* Con disposizione transitoria.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.