82 Acceptà en la votaziun dal pievel dals 7 da favr. 1999, en vigur dapi il 1. da schan 2000 (COF dals 26 da zer. 1998, COCF dals 23 da mars 1999 – AS 1999 1341; BBl 1997 III 653, 1998 3473, 1999 2912 8768).
1 La Confederazione emana prescrizioni in materia di trapianto di organi, tessuti e cellule. Provvede in tale ambito alla protezione della dignità umana, della personalità e della salute.
2 Stabilisce in particolare criteri affinché l’attribuzione degli organi sia equa.
3 La donazione di organi, tessuti e cellule umane è gratuita. Il commercio di organi umani è vietato.
81 Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (DF del 26 giu. 1998, DCF del 23 mar. 1999 – RU 1999 1341; FF 1997 III 557, 1998 2741, 1999 2511 7589).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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