1 En il rom da lur cumpetenzas procuran la Confederaziun ed ils chantuns che tuts hajan access ad in provediment medicinal da basa suffizient e d’auta qualitad. Els renconuschan e promovan la medischina da famiglia sco cumponenta essenziala da quest provediment da basa.
2 La Confederaziun decretescha prescripziuns davart:
74 Acceptà en la votaziun dal pievel dals 18 da matg 2014, en vigur dapi ils 18 da matg 2014 (COF dals 19 da sett. 2013, COCF dals 18 d’avust 2014 – AS 2014 2769; BBl 2010 2939, 2011 4435, 2013 7347, 2014 6349).
1 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché tutti abbiano accesso a cure mediche di base sufficienti e di qualità. Entrambi riconoscono e promuovono la medicina di famiglia come componente fondamentale di tali cure.
2 La Confederazione emana prescrizioni concernenti:
73 Accettato nella votazione popolare del 18 mag. 2014, in vigore il 18 mag. 2014 (DF del 19 set. 2013, DCF del 18 ago. 2014 – RU 2014 2769; FF 2010 2581, 2011 6713, 2013 6299, 2014 5431).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.