101 Constituziun federala da la Confederaziun svizra dals 18 d'avrigl 1999

101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 117 Assicuranza da malsauns e cunter accidents

1 La Confederaziun decretescha prescripziuns davart l’assicuranza da malsauns e cunter accidents.

2 Ella po declerar sco obligatorica l’assicuranza da malsauns e cunter accidents, saja quai generalmain u per singulas gruppas da la populaziun.

Art. 117 Assicurazione contro le malattie e gli infortuni

1 La Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

2 Può dichiararne obbligatoria l’affiliazione, in generale o per singoli gruppi della popolazione.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.