1 La Confederaziun decretescha prescripziuns davart l’assicuranza da malsauns e cunter accidents.
2 Ella po declerar sco obligatorica l’assicuranza da malsauns e cunter accidents, saja quai generalmain u per singulas gruppas da la populaziun.
1 La Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni.
2 Può dichiararne obbligatoria l’affiliazione, in generale o per singoli gruppi della popolazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.