1 L’organismo di vigilanza notifica immediatamente alla FINMA:
a. le gravi violazioni del diritto in materia di vigilanza o altre irregolarità a cui non è possibile porre rimedio nell’ambito della vigilanza continua o per le quali non sembra opportuno impartire un termine per il ripristino della situazione conforme;
b. se la situazione conforme non ha potuto essere ripristinata entro il termine impartito.
2 Esso presenta annualmente un rapporto alla FINMA sui termini impartiti secondo l’articolo 43b capoverso 2 LFINMA e sui miglioramenti ottenuti.
3 Esso notifica annualmente alla FINMA i risultati dell’attività di vigilanza continua e i dati sui rischi connessi all’attività dei singoli assoggettati alla vigilanza.
4 Le notifiche avvengono in forma elettronica; la FINMA stabilisce i dati da notificare e il loro formato.
1 L’organisme de surveillance signale immédiatement à la FINMA:
2 Il fait chaque année à la FINMA un compte rendu des délais fixés selon l’art. 43b, al. 2, LFINMA et des améliorations apportées.
3 Il communique chaque année à la FINMA les résultats de la surveillance courante et les données concernant les risques liés à l’activité des différents assujettis.
4 La communication se fait par voie électronique; la FINMA prescrit les données à communiquer et le format à utiliser à cet effet.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.