Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

955.021 Ordinanza del 12 novembre 2018 della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza della CFCG sul riciclaggio di denaro, ORD-CFCG)

955.021 Ordonnance du 12 novembre 2018 de la Commission fédérale des maisons de jeu concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance de la CFMJ sur le blanchiment d'argent, OBA-CFMJ)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 21

1 La casa da gioco allestisce e organizza la propria documentazione in modo tale da consentire alla CFCG, all’autorità di perseguimento penale o ad altre competenti autorità di formarsi in ogni momento un giudizio attendibile sul rispetto degli obblighi stabiliti negli articoli 3–11a LRD e nella presente ordinanza.

2 La documentazione comprende segnatamente:

a.
una lista di tutti i giocatori identificati, con i dati di cui agli articoli 2 capoverso 2 e 4;
b.
una copia del documento che ne comprova l’identità secondo l’articolo 5;
c.
i documenti relativi alle transazioni registrate conformemente agli articoli 10 e 11;
d.
nei casi di cui all’articolo 7, la dichiarazione scritta del giocatore relativa all’identità dell’avente economicamente diritto;
e.
le note e i documenti relativi ai risultati dei chiarimenti di cui agli articoli 12 e 16;
f.
le note e i documenti relativi alla classificazione di cui all’articolo 14 e ai risultati dell’applicazione dei criteri di cui agli articoli 13 e 15;
g.
tutti i dati raccolti in relazione all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 9 capoverso 1 LRD.

3 La documentazione permette alle competenti autorità di ricostruire le transazioni che devono essere registrate e le decisioni prese dalla casa da gioco.

4 La casa da gioco conserva questa documentazione in Svizzera, in un luogo sicuro e accessibile in qualsiasi momento alle competenti autorità, per un periodo di dieci anni dalla cessazione della relazione d’affari.

5 La casa da gioco distrugge i dati relativi a una comunicazione ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 LRD o dell’articolo 305ter capoverso 2 CP10, cinque anni dopo la comunicazione all’autorità competente.

Art. 22 Directives internes

1 La maison de jeu édicte des directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Elle y précise les mesures à prendre pour remplir les obligations de diligence au sens de la LBA et de la présente ordonnance, en tenant compte du canal de distribution de son offre. Pour chaque mesure définie dans ces directives, la maison de jeu indique la procédure, les ressources utilisées et les outils prévus.

2 Les directives internes sont adoptées par le conseil d’administration ou par l’organe de direction le plus élevé.

3 Elles doivent être communiquées de manière adéquate aux membres du personnel chargés de leur application.

4 La maison de jeu soumet à la CFMJ les changements apportés aux directives internes. La CFMJ peut interdire ces changements.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.