1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2 Per le banche che non sono di rilevanza sistemica, le disposizioni degli articoli 5–10 entrano in vigore il 1° gennaio 2014.
3 Le disposizioni del quarto capitolo entrano in vigore il 15° giorno del mese successivo alla loro approvazione da parte dell’Assemblea federale.
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86 La mod. peut être consultée au RO 2012 7251.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.