Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.06 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla liquidità delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sulla liquidità, OLiq)

952.06 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur les liquidités des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les liquidités, OLiq)

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Art. 31c Disposizioni transitorie della modifica del 3 giugno 2022

1 Le esigenze secondo il capitolo 4 nella versione della modifica del 3 giugno 2022 sono da soddisfare al più tardi entro 18 mesi dopo l’entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2022. Fino al momento in cui queste esigenze sono soddisfatte, sono determinanti le esigenze in materia di liquidità emanate dalla FINMA nell’ambito della vigilanza.

2 L’obbligo di rendiconto secondo l’articolo 28 inizia tre mesi dopo l’entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2022.

3 Il Dipartimento federale delle finanze verifica al più tardi tre anni dopo la scadenza del periodo transitorio secondo il capoverso 1 se le disposizioni della modifica del 3 giugno 2022 rispondono allo scopo secondo l’articolo 7 capoverso 2 LBCR e alle esigenze particolari secondo l’articolo 9 LBCR. In merito presenterà un rapporto al Consiglio federale e indicherà l’eventuale necessità di adeguamento normativo.

84 Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 359).

Art. 31b

84 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020 (RO 2020 3921). Abrogé par l’annexe ch. 3 de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.