1 Le banche che determinano i fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi operativi secondo l’approccio dell’indicatore di base o secondo l’approccio standard devono calcolare a tale scopo un indicatore di ricavo per ciascuno dei tre anni precedenti. L’indicatore di ricavo corrisponde alla somma delle seguenti poste del conto economico:
2 Tutti i ricavi provenienti da convenzioni di subfornitura nelle quali la banca stessa figura come fornitrice di servizi vanno considerati come parti integranti dell’indicatore di ricavo.
3 Se la banca svolge il ruolo di subcommittente di una prestazione di servizi, le spese corrispondenti possono essere dedotte dall’indicatore di ricavo soltanto se la subfornitura è effettuata e registrata su base consolidata all’interno del medesimo gruppo finanziario.
4 Sempreché la FINMA lo autorizzi, per la determinazione dell’indicatore di ricavo le banche possono applicare standard di rendiconto riconosciuti a livello internazionale al posto delle norme svizzere in materia di rendiconto.
64 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 4 dell’O sulle banche del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1269).
65 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 4 dell’O sulle banche del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1269).
1 Les banques peuvent déterminer les fonds propres minimaux requis pour couvrir les risques opérationnels selon:
2 L’utilisation d’une approche spécifique à l’établissement requiert l’autorisation de la FINMA.
3 La FINMA édicte les dispositions techniques applicables aux approches citées à l’al. 1.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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